STATUTO DEL “CLUB DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” - così come approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23 Aprile 2011.  COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Art. 1 Il “Club del Mare associazione sportiva dilettantistica” fu costituito con rogito Angelo Sangalli il 3 gennaio 1966. Il Club ha sede in Marina di Campo, Comune di Campo nell’Elba. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme di legge ed agli statuti, norme, direttive e regolamenti emanati dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Vela e dalle altre Federazioni alle quali sarà eventualmente affiliata. L’associazione ha durata illimitata. SCOPI Art. 2 L’associazione ha i seguenti scopi: a) Dedicare ogni sua attività alla diffusione del diporto nautico in genere, contribuendo alla valorizzazione turistica e nautica della zona; b) Fornire servizi portuali sia a terra che in mare, compresa l’organizzazione e la fornitura di servizi di ormeggio; c) Coordinare tutte le manifestazioni culturali, ricreative, specialmente sportive di carattere nautico dei propri soci, organizzando gare attinenti a tali discipline, in particolare contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché promuovere la partecipazione alle relative competizioni sportive; d) Fornire ai Soci un punto di ristoro (bar, ristorante, …); e) Fornire ai Soci qualsiasi materiale o servizio attinente allo scopo dell’associazione.  Art. 3 Il Club del Mare è, o sarà , affiliato per i diversi sports praticati alle relative Federazioni Sportive aderenti al C.O.N.I..   NATURA Art. 4 L’associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio nel corso degli anni dalla stessa devono essere reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali. Essa non intende inoltre avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.   PATRIMONIO ED ENTRATE Art. 5 Il Patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell’associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. Le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione; b) dai contributi periodici dei soci; c) da eventuali liberalità di soci e non soci; d) dai proventi delle varie manifestazioni organizzate o da partecipazioni ad esse; e) dai proventi derivanti dalla scuola vela e dal noleggio delle imbarcazioni di proprietà dell’associazione; f) dai proventi derivanti dalla gestione di ormeggi; g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.         ESERCIZIO SOCIALE Art. 6 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  SOCI Art. 7 Il Club del Mare è composto dalle seguenti categorie di soci: a) onorari; b) effettivi; c) juniores; d) cadetti. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che, per chiara fama o per meriti speciali, acquisiti tanto in campo sportivo quanto nella vita civile, rechino lustro al Club. Tali soci partecipano a tutte le attività sociali ma non alle assemblee, e sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale di associazione. Possono essere soci effettivi tutte le persone di età non inferiore a 18 anni che ne facciano richiesta, dichiarando esplicitamente di accettare il presente statuto e di assumere ogni obbligo conseguente. L’ammissione avverrà con voto del Consiglio Direttivo secondo le forme dallo stesso stabilite. Il Consiglio Direttivo potrà definire, nell’ambito dei soci effettivi, delle sottocategorie in rapporto a specifiche qualificazioni o ad impedimenti provvisori, differenziando eventualmente la quota annuale di associazione. Possono essere soci juniores i giovani che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età . Essi pagano una quota annuale di associazione ridotta nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tali soci non partecipano alle assemblee né possono rivestire cariche sociali ma con assemblea propria nominano annualmente un loro rappresentante che presenta al Consiglio Direttivo le proposte ed i desideri dei soci juniores. Passano soci effettivi senza pagare quota d’iscrizione. Possono essere soci cadetti i giovani che abbiano compiuto il sesto anno di età . Essi pagano una quota annuale di associazione ridotta nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tali soci non partecipano alle assemblee né possono rivestire cariche sociali; è permessa la sola attività sportiva preagonistica.  Art. 8 La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità . Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata prima della scadenza dell’anno sociale, altrimenti le obbligazioni s’intendono ferme per tutto l’anno in corso. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. La indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri.  DIRITTI DEI SOCI Art. 9 Tutti i soci del Club del Mare hanno diritto di: a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo; b) praticare tutti gli sports, usufruendo delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni sociali nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo; c) tenere le proprie imbarcazioni nello specchio d’acqua e nella concessione a terra riservato all’associazione, nei limiti degli spazi disponibili, secondo le norme emanate dal Consiglio Direttivo; d) iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell’associazione, battere guidone sociale, fregiarsi del distintivo del Club. Art. 10 La responsabilità dei soci è limitata ai pagamenti delle quote annuali, restando esclusa ogni altra responsabilità personale se non espressamente e volontariamente sottoscritta. L’appartenenza all’associazione non implica alcuna responsabilità da parte del Club per incidenti di qualsiasi specie che possono accadere ai soci o qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nella sede sociale, o nelle sue pertinenze, o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali. Art. 11 I soci effettivi partecipano alle Assemblee con i pieni diritti di elettorato attivo e passivo. I soci che intendono proporre la propria candidatura per le cariche sociali debbono manifestare alla segreteria del Club, per iscritto, questa loro intenzione al più tardi il quinto giorno precedente alla data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea al cui ordine del giorno figuri il rinnovo delle cariche sociali.  DOVERI DEI SOCI  Art. 12 Tutti i soci del Club del Mare devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all’esterno e hanno il dovere di: a) osservare lo statuto e le delibere degli organi sociali; b) pagare, nei prescritti termini, le somme debitamente deliberate dagli organi sociali competenti, nonché ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta al Club per fatto del socio.  ORGANI SOCIALI Art. 13 Sono organi sociali del Club: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Probiviri; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. ASSEMBLEA DEI SOCI  Art. 14 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. E’ costituita dai Soci effettivi e viene convocata dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria e straordinaria. Qualora almeno il 10% dei soci chiedano, attraverso domanda motivata e firmata, una convocazione dell’Assemblea, specificando gli argomenti da discutere, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione in modo che la stessa avvenga entro 40 giorni dalla relativa richiesta. Le assemblee sono presiedute da un presidente eletto a maggioranza semplice dalla stessa assemblea. Ove ritenuto necessario, su proposta dello stesso Presidente verrà nominata una Commissione Elettorale. Le assemblee in prima convocazione saranno valide qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà dei soci effettivi. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per l’eventuale seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di irrogazione. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.  ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: POTERI, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI  Art. 15 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile su convocazione del Consiglio Direttivo per: a) approvare il bilancio consuntivo; b) approvare il bilancio preventivo; c) eleggere, a scrutinio segreto, alle scadenze previste, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché eventuali integrazioni e sostituzioni di componenti di tali organi; d) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo, salvo che tale argomento non rientri tra quelli che devono essere discussi in seno ad un’Assemblea straordinaria; f) deliberare su tutto quant’altro a lei demandato per Legge o per Statuto. Le assemblee ordinarie sono convocate con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da affiggersi nell’albo posto nella sede del Club e da pubblicare sul sito internet ufficiale dell’associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’assemblea. L’ordine del giorno dovrà comprendere anche gli argomenti presentati per iscritto almeno 20 giorni prima dell’assemblea da almeno il 10% dei soci. I bilanci ed in generale gli argomenti di particolare complessità o comportanti preventivi, rendiconti, documentazioni dovranno essere disponibili per i soci, con i relativi allegati, nei 30 giorni precedenti la riunione, presso la sede sociale. Nelle assemblee ordinarie ogni socio non potrà avere più di due deleghe che dovranno essere sempre scritte. In seconda convocazione saranno sempre valide, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le assemblee deliberano validamente su ciascuno dei punti indicati nei rispettivi ordini del giorno a maggioranza di voti. Sulle votazioni relative ai bilanci i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (effettivi in carica) non hanno diritto di voto.  ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI: POTERI, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI  Art. 16 L’assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo per: a) approvare modifiche statutarie; b) sciogliere l’associazione e nominare i liquidatori; c) deliberare su tutto quant’altro a lei demandato per Legge o per Statuto. Tali assemblee saranno convocate con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da affiggersi nell’albo posto nella sede del Club, da pubblicare sul sito internet ufficiale dell’associazione e mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’assemblea. L’ordine del giorno dovrà comprendere anche gli argomenti presentati per iscritto almeno 20 giorni prima dell’assemblea da almeno il 10% dei soci. Le proposte di modifica dello Statuto e tutti i rendiconti e le documentazioni comprovanti la necessità di dover sciogliere l’associazione dovranno essere disponibili per i Soci, con i relativi allegati, nei 30 giorni precedenti la riunione, presso la sede sociale. Nelle assemblee straordinarie ogni socio non potrà avere più di cinque deleghe, che dovranno essere sempre scritte. In seconda convocazione tali adunanze saranno valide se il numero dei soci presenti o rappresentati sarà maggiore di 1/3 rispetto al totale degli aventi diritto a partecipare. Le assemblee deliberano validamente su ciascuno dei punti indicati nei rispettivi ordini del giorno a maggioranza di voti, ad eccezione di ciò che riguarda l’approvazione di modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. In particolare: a) Per deliberare modifiche allo Statuto è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti (inclusi i rappresentati) all’assemblea; b) Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci effettivi. La stessa Assemblea, in sede di riunione, nomina un liquidatore ed indica gli enti a cui devolvere l’eventuale attivo risultante dalla liquidazione (art. 25).   CONSIGLIO DIRETTIVO – NOMINA, CARICHE, INTEGRAZIONE COMPONENTI, DECADENZA  Art. 17  L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Il Consiglio dura in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente e il Vicepresidente. Dopodiché, su proposta del Presidente, nomina nel proprio ambito: il Segretario, il Tesoriere, l’Economo di Mare, l’Economo di Terra, il Direttore Sportivo. Ogni membro del Consiglio non può ricoprire più di due delle cariche appena elencate. Il Consiglio può altresì assegnare, sempre nel proprio ambito, altri incarichi per specifiche incombenze, anche temporanee. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte di almeno due dei componenti del Consiglio stesso. Deve inoltre essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti. Alle sedute del Consiglio può essere presente il rappresentante degli juniores secondo il penultimo comma dell’art. 7, con facoltà di esporre, senza diritto di voto, i desiderata dei soci rappresentati. Il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione ad integrare eventuali posti resisi vacanti durante l’anno. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora si rendano vacanti più di quattro posti si provvederà d’urgenza, con un’apposita assemblea, che dovrà riunirsi entro 40 giorni.  DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  Art. 18 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi dal più anziano in età dei membri del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di: collaboratori, consulenti, dipendenti, ecc. determinandone il compenso. Inoltre predispone e delibera, occorrendo, i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo inoltre: -        Attua le deliberazioni prese dall’Assemblea; -        Predispone l’ordine del giorno delle Assemblee; -        Decide sui criteri di ammissione dei nuovi soci. Il Consiglio può dare facoltà disgiunta al Presidente, al Vicepresidente ed ad altri suoi membri per ammissioni preliminari che comunque determinano lo “status” di socio ad ogni effetto; -        Dichiara la radiazione dei soci per morosità ed esprime parere consultivo ai Probiviri per i provvedimenti disciplinari; -        stabilisce le quote di iscrizione e le quote sociali annue provvedendo ad aggiornarle quando lo ritenga opportuno; -        Predispone i bilanci annuali (preventivo e consultivo) da sottoporre all’Assemblea.  IL PRESIDENTE  Art. 19 Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.  ALTRE CARICHE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO  Art. 20 Il Segretario cura la compilazione e l’aggiornamento dell’Albo dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, esplica le mansioni di Segretario delle Assemblee e mantiene la normale corrispondenza con soci o terzi. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese, compila e presenta i bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio Direttivo. L’Economo di Mare provvede a disciplinare ed organizzare l’utilizzazione e la manutenzione degli impianti a mare, delle imbarcazioni dell’Associazione, dei mezzi di alaggio. Assegna i posti ormeggio delle imbarcazioni dei soci e prende tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento dei servizi a mare. Cura ed aggiorna l’inventario delle attrezzature marinaresche. L’Economo di Terra sorveglia la manutenzione dello stabile sociale e degli eventuali immobili presi in locazione dall’Associazione, delle loro installazioni, di tutti i loro impianti e dell’arredamento. Cura e controlla i servizi sociali a terra, vigila sull’ordine e la pulizia di tutti i locali interni ed esterni nel perimetro della sede sociale. Cura ed aggiorna l’inventario delle dotazioni a terra. Il Direttore Sportivo provvede all’organizzazione di tutta l’attività sportiva (squadra agonistica, regate, scuola vela, etc.). Di tale gestione deve tenere periodicamente informato il resto del Consiglio e deve redigere una relazione sull’attività svolta da esporre all’Assemblea ordinaria dei Soci.  COLLEGIO DEI PROBIVIRI  Art. 21 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea, è composto da tre soci effettivi, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dell’incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. L’Assemblea dei soci è chiamata a sostituire i Probiviri supplenti mancanti alla prima riunione utile. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per il quadriennio olimpico e i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di dirimere le controversie tra soci e tra soci e Club. Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci con le eventuali seguenti sanzioni: a) richiamo verbale o scritto; b) sospensione fino ad un massimo di sei mesi; c) espulsione. Contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea, da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione. L’Assemblea deve essere tenuta entro 40 giorni dal deposito del reclamo. L’Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell’Assemblea non possono essere impugnate avanti l’Autorità Giudiziaria.  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  Art. 22 La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre soci componenti effettivi, che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dell’incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. L’Assemblea dei soci è chiamata a sostituire il revisore supplente mancante alla prima riunione utile. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli.  NATURA DELLE CARICHE  Art. 23 Tutte le cariche sociali elettive e non, sono onorarie.  CLAUSOLA COMPROMISSORIA  Art. 24 I provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci. Come indicato all’art. 21 le controversie fra soci e fra soci e Club sono sottoposte al Collegio dei Probiviri. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.  SCIOGLIMENTO  Art. 25 Lo scioglimento è deliberato da un’apposita Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore. L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive con analoghe finalità e/o al Comune di Campo nell’Elba. |